Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 33
Contributo ENPAM
In vigore dal 12 gen 1985
A decorrere dal 1 gennaio 1984, a favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo, l'U.S.L. versa, di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministero del Lavoro 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo medico specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'), sul premio di collaborazione, sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro e sulle quote di caro-vita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-33