Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 35

Indennità di rischio

In vigore dal 12 gen 1985
L'indennità di rischio viene corrisposta per le branche con le modalità e nella misura prevista per i medici ospedalieri. Tale indennità spetta a tutti i medici specialisti comunque esposti al rischio da radiazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 185/1964. Non spetta l'indennità di rischio ai medici che comunque la percepiscono per lo stesso titolo in base ad altro rapporto lavorativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-35

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Indennità di rischio (Art. 35 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo