Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 39
Premio di collaborazione
In vigore dal 12 gen 1985
Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all') e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti nel corso dell'anno.
Detto premio sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Allo specialista che cessa il servizio prima del 31 dicembre il premio verrà calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.
Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, è computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo.
Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre dell'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete entro 90 giorni dalla data della conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attività prestata prima del 31 dicembre.
Il premio non in parola non compete allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-39