Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 43
Incontri periodici tra le parti firmatarie dell'Accordo
In vigore dal 12 gen 1985
Le parti firmatarie procederanno a periodici incontri al fine di verificare lo stato di attuazione dell'Accordo, di dare l'interpretazione autentica delle norme e di apportarvi quelle modifiche normative concordemente ritenute necessarie.
Tali incontri avverranno a mesi alterni, di norma in coincidenza con il terzo venerdi del mese.
Su richiesta di una delle parti, il Ministero della Sanità, provvederà comunque a convocare apposita riunione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
Tali riunioni sono presiedute dal Ministro della Sanità o da un suo delegato.
Il Ministero della Sanità provvederà a comunicare alle Regioni le decisioni adottate in tali incontri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-43