Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 41
Quote di caro vita
In vigore dal 12 gen 1985
A decorrere dal 1 febbraio 1984 agli specialisti ambulatoriali vengono corrisposte quote mensili di caro-vita nella misura di lire 170 per ora di servizio per punto di contingenza riconosciuto nel trimestre precedente nel settore dell'industria con un tetto massimo di 40 ore mensili.
Le quote di cui al comma procedente vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute fino al 31 gennaio 1984 in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981 e successive integrazioni.
Tali quote sono aggiornate trimestralmente con decorrenza 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno sulla base dei punti di contingenza riconosciuti nel trimestre precedente.
Le quote di cui ai commi precedenti non spettano a coloro che comunque a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto nel comma successivo.
Per gli specialisti convenzionati che, in dipendenza del loro rapporto di lavoro o di trattamento pensionistico superiore al minimo, fruiscono dell'indennità integrativa speciale o di altro trattamento di adeguamento al costo della vita spetta nei limiti e con le modalità di cui al 1°, 2° e 3° comma, una quota aggiuntiva che sommata al trattamento di adeguamento principale, non superi l'incremento annuale previsto allo stesso titolo per i lavoratori dell'industria.
Fermo il disposto del 4° comma che precede, le quote di cui al 1° comma spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennità integrativa speciale.
Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attività per conto di più UU.SS.LL. e/o altri Enti che adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al 1° comma che precede, proporzionalmente fra le UU.SS.LL. e/o gli Enti interessati in ragione del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-41