Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 37
Indennità di disponibilità
In vigore dal 12 gen 1985
(Indennità di disponibilita)
A partire dal 1 gennaio 1984 agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità nella misura di L.
1.500 per ogni ora risultante della lettera di incarico.
L'indennità in parola non subisce i riflessi di altri istituti di carattere normativo ed economico dal presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-37