Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 37

Indennità di disponibilità

In vigore dal 12 gen 1985
(Indennità di disponibilita) A partire dal 1 gennaio 1984 agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità nella misura di L. 1.500 per ogni ora risultante della lettera di incarico. L'indennità in parola non subisce i riflessi di altri istituti di carattere normativo ed economico dal presente Accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-37

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