Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 42

Ritenute per la copertura delle spese sostenute dal Sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'Accordo

In vigore dal 12 gen 1985
Agli specialisti incaricati iscritti e non iscritti al sindacato firmatario, viene effettuata la trattenuta di un contributo volontario nella misura dello 0,5% su tutte le competenze a qualsiasi titolo corrisposte, per la copertura delle spese sostenute dal Sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'Accordo e per consentirne la uniforme e corretta applicazione a favore di tutti gli specialisti ambulatoriali. Le relative somme sono versate mensilmente sul conto corrente bancario intestato alla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario, nella persona del tesoriere pro-tempore, che ne disporrà in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Sindacato. Lo specialista ha facoltà di richiedere all'U.S.L. di essere esonerato dalla trattenuta di cui al 1° comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-42

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Ritenute per la copertura delle spese sostenute dal Sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'Accordo (Art. 42 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo