Art. 42 · Ritenute per la copertura delle spese sostenute dal Sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'Accordo
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 42

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Ritenute per la copertura delle spese sostenute dal Sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'Accordo

In vigore dal 12 gen 1985
Agli specialisti incaricati iscritti e non iscritti al sindacato firmatario, viene effettuata la trattenuta di un contributo volontario nella misura dello 0,5% su tutte le competenze a qualsiasi titolo corrisposte, per la copertura delle spese sostenute dal Sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'Accordo e per consentirne la uniforme e corretta applicazione a favore di tutti gli specialisti ambulatoriali. Le relative somme sono versate mensilmente sul conto corrente bancario intestato alla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario, nella persona del tesoriere pro-tempore, che ne disporrà in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Sindacato. Lo specialista ha facoltà di richiedere all'U.S.L. di essere esonerato dalla trattenuta di cui al 1° comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-42