Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 38
Indennità di disagiatissima sede
In vigore dal 12 gen 1985
Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nelle misure e con le modalità concordate a livello regionale con il Sindacato firmatario del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-38