Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 34

Riscossione delle quote sindacali

In vigore dal 12 gen 1985
Le quote sindacali a carico dell'iscritto al Sindacato firmatario del presente Accordo sono trattenute, su richiesta del Sindacato stesso, a seguito di delibera assembleare, corredata di delega dell'iscritto medesimo e per l'ammontare deliberato dal Congresso Nazionale del Sindacato firmatario, dalle UU.SS.LL. presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conto corrente bancario intestato alla Sezione provinciale del Sindacato firmatario, dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e dell'importo delle relative quote. Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei sindacati confluiti nel Sindacato firmatario del presente Accordo, nonché le delibere assembleari per cui nei confronti di tutti i medici ambulatoriali vengono applicate le ritenute sindacali, fatta eccezione per le esplicite richieste di quei medici che non ritenessero di aderire al Sindacato in oggetto. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alla U.S.L. da parte degli Organi competenti del Sindacato firmatario del presente Accordo. Le U.S.L. si impegnano a fornire i presidi di ambulatorio di spazi riservati alle comunicazioni sindacali. I costi del servizio di esazione sono a carico del Sindacato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-34

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Riscossione delle quote sindacali (Art. 34 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo