Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 34
Riscossione delle quote sindacali
In vigore dal 12 gen 1985
Le quote sindacali a carico dell'iscritto al Sindacato firmatario del presente Accordo sono trattenute, su richiesta del Sindacato stesso, a seguito di delibera assembleare, corredata di delega dell'iscritto medesimo e per l'ammontare deliberato dal Congresso Nazionale del Sindacato firmatario, dalle UU.SS.LL. presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conto corrente bancario intestato alla Sezione provinciale del Sindacato firmatario, dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e dell'importo delle relative quote.
Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei sindacati confluiti nel Sindacato firmatario del presente Accordo, nonché le delibere assembleari per cui nei confronti di tutti i medici ambulatoriali vengono applicate le ritenute sindacali, fatta eccezione per le esplicite richieste di quei medici che non ritenessero di aderire al Sindacato in oggetto.
Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alla U.S.L. da parte degli Organi competenti del Sindacato firmatario del presente Accordo.
Le U.S.L. si impegnano a fornire i presidi di ambulatorio di spazi riservati alle comunicazioni sindacali.
I costi del servizio di esazione sono a carico del Sindacato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-34