Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 30
Malattia - gravidanza
In vigore dal 12 gen 1985
Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativi nell'arco di un biennio - che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi.
Lo specialista non ancora confermato, in caso di malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi, per la durata massima di 12 mesi.
Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.
La U.S.L. può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-30