Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 45

Realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria

In vigore dal 12 gen 1985
Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, le Unità Sanitarie Locali corrispondono agli specialisti ambulatoriali la somma di lire 600 per ogni ora di attività effettivamente espletata secondo la lettera di incarico. Tale erogazione è ininfluente ai fini di ogni altro istituto di carattere normativo ed economico previsto dal presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-45

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Realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria (Art. 45 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo