Art. 43 · Incontri periodici tra le parti firmatarie dell'Accordo
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 43

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Incontri periodici tra le parti firmatarie dell'Accordo

In vigore dal 12 gen 1985
Le parti firmatarie procederanno a periodici incontri al fine di verificare lo stato di attuazione dell'Accordo, di dare l'interpretazione autentica delle norme e di apportarvi quelle modifiche normative concordemente ritenute necessarie. Tali incontri avverranno a mesi alterni, di norma in coincidenza con il terzo venerdi del mese. Su richiesta di una delle parti, il Ministero della Sanità, provvederà comunque a convocare apposita riunione entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Tali riunioni sono presiedute dal Ministro della Sanità o da un suo delegato. Il Ministero della Sanità provvederà a comunicare alle Regioni le decisioni adottate in tali incontri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-43