Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 9

Prestazioni specialistiche

In vigore dal 12 gen 1985
Le prestazioni dello specialista ambulatoriale, eseguite di norma tra le ore 7 e le ore 20 dei giorni feriali, riguardano: 1) le prestazioni di diagnosi e terapia delle malattie, tutti gli interventi specialistici eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, a livello ambulatoriale; la consulenza nei confronti del medico di base, la correlazione con i settori della sanità pubblica, specie per quanto concerne il settore ricovero, di preospedalizzazione, di dimissione protetta; 2) l'attività di medicina specialistica, in supporto alle azioni di prevenzione, individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle U.S.L. nell'ambito di indagini mirate per lavoratori esposti a rischio, depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie, per i problemi relativi alla legge n. 180/1978 e alla legge n. 194/1978, per la tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva; per la medicina scolastica, per la tutela dell'anziano e per l'educazione sanitaria; 3) le prestazioni di recupero e riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi e ortesi, previa intesa a livello nazionale con il Sindacato firmatario del presente Accordo. Per quanto concerne le protesi dentarie ed ortodontiche si rinvia al documento allegato D, che costituisce parte integrante del presente accordo; 4) le attività di supporto specialistico interdisciplinare; 5) attività di consulenza specialistica richiesta dalla U.S.L. per i propri fini istituzionali. Le modalità tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza ambulatoriale specialistica sono demandate alla scienza e coscienza del medico, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi delle U.S.L. L'afflusso degli assistiti negli ambulatori di tutte le U.S.L. deve essere regolamentato secondo le indicazioni di cui all'allegato C), in modo tale da consentire al medico una prestazione qualificata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-9

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