Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 10
Cessazione e sospensione dell'incarico
In vigore dal 12 gen 1985
L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista, o per revoca della U.S.L. ai sensi dell', da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R.
La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
Su specifica richiesta dello specialista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
- cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;
- per sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente ;
- condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
- aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo in caso di malattia;
- aver compiuto il 65° anno di età;
- per incapacità fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della Regione o di Regione limitrofa.
L'incarico ambulatoriale è sospeso nel caso di emissione del mandato o di ordine di cattura.
Nel caso previsto dal comma precedente la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della Commissione di cui all'.
Per i medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 1 febbraio 1979 l'incarico cessa al compimento del 70° anno di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-10