Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 14

Comitato regionale

In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento dell'amministrazione regionale, un Comitato composto da: - l'Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato che ne assume la presidenza; - tre membri rappresentanti delle U.S.L. su designazione dell'ANCI regionale; - quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali nominati dal Sindacato medico firmatario del presente Accordo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Amministrazione regionale. La sede del Comitato è indicata dall'Amministrazione regionale. Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Regione su tutti i provvedimenti di propria competenza inerenti alla applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri per la corretta applicazione delle norme del presente Accordo. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli. La sua attività è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente Accordo. Il Comitato regionale si riunisce almeno una volta al mese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comitato regionale (Art. 14 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo