Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 18

Funzionamento delle Commissioni di disciplina

In vigore dal 12 gen 1985
Le Commissioni di disciplina sono validamente riunite se è presente la maggioranza dei loro componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. La qualità di membro della Commissione di disciplina dell' non è compatibile con quella di membro della Commissione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-18

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Funzionamento delle Commissioni di disciplina (Art. 18 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo