Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 15
Funzionamento dei Comitati di cui agli artt. 13 e 14
In vigore dal 12 gen 1985
I Comitati di cui agli sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e deliberano a maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle presenti norme, sono in ogni caso obbligatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-15