Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 15

Funzionamento dei Comitati di cui agli artt. 13 e 14

In vigore dal 12 gen 1985
I Comitati di cui agli sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle presenti norme, sono in ogni caso obbligatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo