Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 18
18 / 46Funzionamento delle Commissioni di disciplina
In vigore dal 12 gen 1985
Le Commissioni di disciplina sono validamente riunite se è presente la maggioranza dei loro componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
La qualità di membro della Commissione di disciplina dell' non è compatibile con quella di membro della Commissione di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-18