Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 24
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 12 gen 1985
L'U.S.L. d'intesa con il sindacato firmatario, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio semprechè il servizio sia prestato in Comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dell'espletamento di attività "extra-moenia".
Le relative polizze saranno portate a conoscenza del Sindacato firmatario del presente Accordo entro sei mesi dalla ratifica dello stesso.
I medici che ai sensi e nei modi di cui all' vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-24