Accordo›Parte prima
Art. 22
Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico
In vigore dal 21 lug 1983
Il rapporto di lavoro del medico può essere ai sensi degli della legge n. 833/78 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 a "tempo pieno" o a "tempo definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di lavoro.
Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennità integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di percepirla nelle altre attività compatibili e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate.
I medici hanno:
l'obbligo di prestare 38 ore settimanali se a "tempo pieno" e
28,30 ore settimanali se a "tempo definito";
l'obbligo di prestare l'attività per i servizi istituzionali e
sociali demandati alla U.S.L. dalla legge numero 833/78 nonché attività consultive richieste dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.
Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc.
Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza; non può mai essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione per l'eventuale impiego in attività ordinarie; va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma può anche essere cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione d'anno o per particolari necessità di servizio. In ogni caso va resa compatibile con le esigenze funzionali della struttura.
I medici a tempo definito hanno il diritto-dovere di partecipare alle stesse attività nell'ambito del normale orario di servizio, ma senza riserve di ore.
Nel pieno rispetto di quanto previsto per il medico dal presente accordo e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" hanno facoltà di svolgere l'attività professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio.
In ogni caso tali attività non debbono configurare un distinto rapporto di impiego.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-22