AccordoParte prima

Art. 17

Trasferimenti interregionali

In vigore dal 21 lug 1983
Fermo restando quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e ad integrazione dello stesso, si stabilisce quanto segue: a) qualora, esperiti i trasferimenti, i comandi, i concorsi, non risultino assegnati tutti i posti messi a concorso, le regioni pubblicizzano, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione, i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati possono presentare domanda inviandone copia, per conoscenza, alla unità sanitaria locale di appartenenza; b) il trasferimento è disposto a favore: di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea; di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza, per il restante personale. Nel caso di pari anzianità vengono valutati nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare; il numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggior distanza tra la sede di appartenenza e quella per cui si chiede il trasferimento; l'anzianità complessiva di servizio; c) per gli istanti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di cui alla lettera b) la regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dai ruoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle unità sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti. Allo scopo di favorire la mobilità di cui trattasi, al personale trasferito compete, in aggiunta al trattamento di trasferimento, l'indennità di missione per 120 giorni dall'inizio del servizio presso la nuova sede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-17

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Trasferimenti interregionali (Art. 17 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo