AccordoParte prima

Art. 16

Mobilità ordinaria nell'ambito dell'unità sanitaria locale

In vigore dal 21 lug 1983
Per motivate esigenze di servizio o a domanda la amministrazione, prima di procedere all'attivazione delle relative procedure concorsuali, può disporre misure di mobilità ordinaria, da adottare mediante provvedimenti formali di trasferimento ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nel rispetto dei seguenti criteri e salvo quanto previsto dall'ultimo comma del predetto articolo: adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità del personale; compilazione di graduatorie separate per le richieste di trasferimento a domanda e per i trasferimenti necessitati sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della situazione familiare e della residenza anagrafica. Le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione, previa intesa a livello regionale o locale. I titoli posseduti sono valutati in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. La determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire: per l'anzianità di servizio............ massimo punti 15 per la situazione familiare............. massimo punti 15 per la residenza anagrafica............. massimo punti 15 per i titoli posseduti................ massimo punti 5 per un totale complessivo di massimo 50 punti; utilizzo delle graduatorie dei trasferimenti necessitati a partire dall'ultimo classificato, ove non sia possibile utilizzare la graduatoria dei trasferimenti a domanda. Ai fini dei provvedimenti di trasferimento, sino alla costituzione della commissione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dovrà essere sentita una commissione paritetica composta da rappresentanti dell'amministrazione, tra i quali viene nominato il presidente, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-16

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Mobilità ordinaria nell'ambito dell'unità sanitaria locale (Art. 16 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo