AccordoParte prima

Art. 13

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

In vigore dal 21 lug 1983
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima ai aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo. A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto sopranumerario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-13

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Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica (Art. 13 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo