Accordo›Parte prima
Art. 13
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
In vigore dal 21 lug 1983
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima ai aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo.
A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto sopranumerario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-13