AccordoParte prima

Art. 15

Mobilità d'urgenza

In vigore dal 21 lug 1983
Nei casi in cui, nell'ambito dell'unità sanitaria locale, sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione temporanea e provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è disposta limitatamente al perdurare delle situazioni predette. L'utilizzazione comporta, di regola, un impegno individuale mensile non superiore al 20% del normale orario di lavoro e, comunque, per un massimo 120 ore nell'anno solare. Tale utilizzazione è disposta dai responsabili dei servizi o presidi o uffici. La mobilità presuppone l'utilizzo del personale di uguale ruolo, profilo professionale e posizione funzionale; la mobilità del personale medico è assicurata dall'equipe, nell'ambito della stessa disciplina, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità dell'unità operativa di provenienza. Al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-15

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Mobilità d'urgenza (Art. 15 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo