AccordoParte prima

Art. 20

Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni

In vigore dal 21 lug 1983
Sarà provveduto apposito disegno di legge, nell'arco di vigenza del presente accordo, a disciplinare il regime delle incompatibilità al fine di raggiungere l'obiettivo della omogeneizzazione del settore sanitario complessivo e ad adottare gli opportuni provvedimenti rivolti a garantire la unicità della delegazione di parte pubblica e l'allineamento delle cadenze temporali per l'accordo e le convenzioni. Nel quadro della contestualità e contemporaneità tra accordo unico nazionale ex della legge n. 833/78 e convenzioni ex della stessa legge, si riconosce che il principio della omogeneizzazione fra i due istituti costituisce il punto obbligatorio di riferimento per il confronto fra parte pubblica e parti sociali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-20

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Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni (Art. 20 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo