AccordoParte prima

Art. 23

Assistente in formazione

In vigore dal 21 lug 1983
L'assistente in formazione deve prestare servizio per un tempo corrispondente a quello del medico a tempo pieno ed allo stesso sono riconosciute le indennità previste per i medici a tempo pieno. Nell'attesa che venga definito con apposito provvedimento il relativo profilo professionale, l'assistente in formazione non può essere adibito singolarmente alle attività di guardia medica e di ambulatorio specialistico, in quanto tali attività comportano esclusiva responsabilità diretta e autonomia decisionale. L'assistente in formazione non può altresì accedere, durante il periodo della formazione, alle convenzioni di cui all' della legge n. 833/78. Al termine del triennio di formazione, l'assistente deve espressamente pronunciarsi per il tempo pieno o il tempo definito, fatte salve le determinazioni regionali in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-23

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Assistente in formazione (Art. 23 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo