Accordo›Parte prima
Art. 27
Prestazioni di consulenza e consulti
In vigore dal 21 lug 1983
A) In altri servizi sanitari pubblici della stessa U.S.L.
Le attività di consulenza nella U.S.L. di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario.
Il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del presente accordo, può essere ammesso, presso le strutture cui presta attività di consulenza, alla partecipazione agli istituti della incentivazione delle produttività.
B) In altri servizi sanitari pubblici di altra U.S.L.
L'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altra U.S.L. è consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra le UU.SS.LL. interessate, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio;
le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo fuori dal normale orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza, nonché gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale, sentite le OO.SS. firmatarie rappresentative delle categorie interessate.
Nella definizione dei compensi si dovrà comunque tener conto dei compensi per l'attività specialistica prestata in regime di convenzione.
Il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza.
C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privali.
L'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati è consentita, quando non sia in contrasto con le finalità ed i compiti del S.S.N., per il personale interessato, in un quadro normativo, definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'U.S.L. da cui dipende il personale, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno;
l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attività sia svolta fuori del normale orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza onde anche consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e circa la compatibilità della suddetta con i compiti del S.S.N. e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.
Il relativo compenso dovrà comunque affluire alla amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro 15 giorni dall'introito.
D) Consulti.
Rientrano nell'attività libero-professionale anche i consulti resi dai medici dei servizi di diagnosi e cura con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche, purchè richiesti dai privati tramite l'amministrazione di appartenenza e da questa autorizzati.
In situazioni di urgenza il sanitario a "tempo pieno" potrà accedere direttamente alla richiesta di consulto, preavvisandone il responsabile del servizio e richiedendo poi sollecitamente l'autorizzazione, in via di ratifica, dell'amministrazione.
In ogni caso l'onorario del consulto dovrà affluire all'amministrazione di appartenenza, che - se il consulto è stato effettuato fuori dell'orario di lavoro - provvederà ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato.
Le attività di cui al presente articolo non concorrono alla formazione dei tetti retributivi ed orari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-27