AccordoParte prima

Art. 24

Servizio medico di emergenza

In vigore dal 24 set 1983
La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi, commisurata alle effettive esigenze di servizio, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione dei servizi e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di lavoro. Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e ad esigenze di emergenza. Negli orari in cui non si svolge ordinaria attività di servizio le esigenze di emergenza interne sono soddisfatte: dal dipartimento di emergenza, laddove esso e istituito, eventualmente integrato, ove necessario, da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; nei casi in cui il dipartimento di emergenza non sia stato ancora istituito, da un servizio di guardia attiva organizzato nell'ambito di una razionale articolazione degli orari di servizio e realizzato su base dipartimentale e interdivisionale, nonché, ove necessario, da servizi di pronta disponibilità; è prevista l'assegnazione di idoneo locale per il personale medico in servizio notturno di guardia; mediante servizi di pronta disponibilità, integrativa di servizio medico di guardia attiva o sostitutiva di detto servizio, in attesa del superamento dell'istituto della pronta disponibilità stessa con le rideterminazioni degli organici in un rinnovato quadro socio-economico del Paese.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-24

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Servizio medico di emergenza (Art. 24 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo