AccordoParte prima

Art. 26

Libera professione

In vigore dal 21 lug 1983
Sarà provveduto con atto di indirizzo e coordinamento alla concreta attuazione dei principi contenuti negli del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 in materia di esercizio della libera professione da parte dei medici a tempo pieno e dei veterinari, all'uopo utilizzando i contributi emersi in sede istruttoria del presente accordo, e ad attivare i necessari flussi informativi di controllo per rendere possibili tempestivi interventi in caso di omissioni o di errate applicazioni dei principi stessi. Sino all'emanazione del provvedimento di cui al comma precedente, le attività libero-professionali prestate nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e svolte nei confronti di pazienti paganti in proprio, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, restano disciplinate dalle relative norme contenute nell'accordo unico per il personale ospedaliero del 17 febbraio 1979, salvo quanto previsto dal successivo . Le suddette attività, da svolgere rispettivamente fuori dall'orario di servizio o in plus-orario, non concorrono al raggiungimento del tetto retributivo. Il diritto all'attività libero-professionale nelle strutture non in grado di assicurare l'esercizio viene comunque garantito prioritariamente con appositi provvedimenti di riorganizzazione dei servizi da parte di ciascuna U.S.L. e, dove manchino le adeguate condizioni, attraverso apposite convenzioni da stipulare ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-26

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Libera professione (Art. 26 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo