AccordoParte prima

Art. 31

Mensa

In vigore dal 21 lug 1983
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile. Il dipendente è tenuto a pagare almeno un terzo del costo effettivo del pasto completo. Per la concreta attuazione del presente articolo si fà riferimento alla normativa di cui al successivo concernente le attività sociali, culturali e ricreative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-31

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Mensa (Art. 31 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo