Accordo›Parte prima
Art. 31
Mensa
In vigore dal 21 lug 1983
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.
Il dipendente è tenuto a pagare almeno un terzo del costo effettivo del pasto completo.
Per la concreta attuazione del presente articolo si fà riferimento alla normativa di cui al successivo concernente le attività sociali, culturali e ricreative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-31