AccordoParte prima

Art. 35

Assemblea del personale

In vigore dal 21 lug 1983
I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili nè convertibili. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui sopra verrà corrisposta la normale retribuzione. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, dall'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-35

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Assemblea del personale (Art. 35 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo