Accordo›Parte prima
Art. 32
Attività sociali, culturali, ricreative
In vigore dal 21 lug 1983
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unità sanitarie locali, sono gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all' dello statuto dei lavoratori.
Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-32