AccordoParte seconda

Art. 40

Indennità di zooiatria, zooprofilassi e igiene alimentare

In vigore dal 21 lug 1983
Ai veterinari inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta la indennità di zooiatria, zooprofilassi ed igiene alimentare nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: livello 9........................ L. 4.000.000 livello 10....................... L. 5.000.000 livello 11....................... L. 6.000.000 Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo. A partire dal 1 giugno 1985 agli stessi saranno corrisposte, in analoga misura, le indennità spettanti ai medici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-40

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Indennità di zooiatria, zooprofilassi e igiene alimentare (Art. 40 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo