Accordo›Parte seconda
Art. 40
Indennità di zooiatria, zooprofilassi e igiene alimentare
In vigore dal 21 lug 1983
Ai veterinari inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta la indennità di zooiatria, zooprofilassi ed igiene alimentare nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
livello 9........................ L. 4.000.000 livello 10....................... L. 5.000.000 livello 11....................... L. 6.000.000
Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
A partire dal 1 giugno 1985 agli stessi saranno corrisposte, in analoga misura, le indennità spettanti ai medici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-40