AccordoParte seconda

Art. 45

Indennità di incremento, utilizzazione strutture ed impianti

In vigore dal 21 lug 1983
Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente o su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia o struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennità mensile lorda di L. 20.000. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 X 8 anche nei servizi diagnostici ovvero in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda di L. 25.000. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 X 8 in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda di L. 30.000; tale indennità compete anche all'operatore professionale dirigente. Al restante personale compreso fra il 1° e l'8° livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sarà corrisposto, per l'intera vigenza dell'accordo, un premio annuo di avvio riforma sanitaria nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde. Le indennità di cui al presente articolo non sono fra loro cumulabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo