Accordo›Parte seconda
Art. 44
Indennità di coordinamento
In vigore dal 21 lug 1983
Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 spetta una indennità differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore ai 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-44