Accordo›Parte seconda
Art. 47
Indennità differenziata di responsabilità primariale
In vigore dal 21 lug 1983
L'indennità differenziata di responsabilità primariale spetta ai medici primari.
Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilità, con esclusione della 13ª mensilità, secondo l'appartenenza all'area:
a) area funzionale di medicina
e di direzione sanitaria............. L. 210.000 mensili
b) area funzionale di chirurgia
(ivi comprese le discipline mediche
con terapia intensiva).............. L. 300.000 mensili
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-47