AccordoParte seconda

Art. 47

Indennità differenziata di responsabilità primariale

In vigore dal 21 lug 1983
L'indennità differenziata di responsabilità primariale spetta ai medici primari. Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilità, con esclusione della 13ª mensilità, secondo l'appartenenza all'area: a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria............. L. 210.000 mensili b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva).............. L. 300.000 mensili
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-47

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Indennità differenziata di responsabilità primariale (Art. 47 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo