AccordoParte seconda

Art. 50

Indennità capi servizio operai

In vigore dal 21 lug 1983
Al personale già in possesso della qualifica di capo servizio operai con funzione di reale coordinamento e di autonomia funzionale spetta una indennità di funzione di L. 600.000 in misura fissa e costante annua lorda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indennità capi servizio operai (Art. 50 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo