AccordoParte terza

Art. 55

Scaglionamento benefici contrattuali

In vigore dal 21 lug 1983
Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa del contenimento della spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione del presente accordo vengono attribuiti con le decorrenze percentuali calcolate sull'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente come da tabella in calce. Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto spetterebbe a ciascun dipendente, a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1 gennaio 1983 per le seguenti singole voci: stipendio più, secondo la posizione funzionale di inquadramento, indennità di assistenza e farmaco-vigilanza; indennità di zooiatria, zooprofilassi e igiene alimentare; indennità di direzione per direttori amministrativi; indennità di aggiornamento professionale; indennità di partecipazione all'ufficio di direzione; indennità medica per attività in strutture specialistiche; indennità primariale differenziata, decurtato del trattamento economico in godimento alla data del 31 dicembre 1982. Parte di provvedimento in formato grafico I benefici di cui alla suddetta tabella dovranno essere calcolati sulle singole voci indicate nel precedente comma. Per quanto concerne l'indennità medico-professionale di tempo pieno i benefici contrattuali decorrono dal 1 gennaio 1983 e fino al 30 giugno 1983 nella misura del 50 per cento e dal 1 luglio 1983 nella misura del 100 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-55

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Scaglionamento benefici contrattuali (Art. 55 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo