AccordoParte quarta

Art. 59

Finalità dell'istituto

In vigore dal 21 lug 1983
Le parti convengono che nel sistema sanitario va avviata una sostanziale trasformazione dei sistemi di canalizzazione delle risorse che comporti un pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici. A tal fine è necessaria una diversa organizzazione del lavoro che agendo nel senso indicato dalla legge n. 833/78, renda esplicita l'unicità operativa nelle varie sedi e strutture dell'U.S.L., la interdisciplinarietà dell'intervento secondo le diverse valenze professionali, la valorizzazione delle qualità del livello delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche. Pertanto le parti convengono sulla necessità di individuare incentivi alla produttività ereditata dal sistema sanitario preriforma e sulla necessità di individuare incentivi alla produttività che si relazionino direttamente ad uno sviluppo qualitativo dei servizi nel loro complesso, ad una maggiore disponibilità nei confronti della utenza, ad una riconversione reale della spesa storica. A tal fine nel quadro di una ricerca di un più ampio contributo del personale dipendente le parti convengono di definire per le aree della diagnosi e cura ambulatoriale, igienico-organizzativa, preventiva e del territorio, un istituto di incentivazione alla produttività quale ridefinizione dell'ex istituto delle compartecipazioni secondo le linee organizzative che seguono.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-59

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