AccordoParte terza

Art. 56

Norma di garanzia in caso di passaggio di livello

In vigore dal 21 lug 1983
Se un passaggio di livello determinato da acquisizione di nuove professionalità determina, per valutazione di anzianità, un importo inferiore rispetto a quello cui il dipendente avrebbe avuto diritto nell'ultimo livello di provenienza, a quest'ultimo sarà assicurato nella nuova posizione funzionale l'importo maggiore. Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso, l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-56

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Norma di garanzia in caso di passaggio di livello (Art. 56 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo