Accordo›Parte seconda
Art. 51
Erogazione delle indennità
In vigore dal 21 lug 1983
Le indennità previste nel presente accordo vengono corrisposte per 12 mensilità riferite all'anno solare.
Per i dipendenti confluiti nel servizio sanitario nazionale le indennità previste dagli accordi dei vari settori di provenienza si intendono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-51