AccordoParte seconda

Art. 51

Erogazione delle indennità

In vigore dal 21 lug 1983
Le indennità previste nel presente accordo vengono corrisposte per 12 mensilità riferite all'anno solare. Per i dipendenti confluiti nel servizio sanitario nazionale le indennità previste dagli accordi dei vari settori di provenienza si intendono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-51

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Erogazione delle indennità (Art. 51 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo