AccordoParte quarta

Art. 62

Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe

In vigore dal 21 lug 1983
La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante dell'accordo nazionale unico per il personale del Servizio sanitario nazionale. La formulazione del tariffario dovrà, per ogni prestazione, indicare esclusivamente le competenze da attribuire all'equipe, con particolare rivalutazione della visita medica specialistica e delle prestazioni non contemplate o non sufficientemente valutate nel precedente tariffario. La determinazione del nuovo tariffario deve avvenire tenendo ferme, con riferimento al valore delle prestazioni effettuate in convenzionata ambulatoriale esterna alla data di decorrenza del presente accordo, le seguenti percentuali di abbattimento sull'accordo nazionale unico del personale ospedaliero del 24 giugno 1980: gruppo a............................ 78,3% gruppo b............................ 65,7% gruppo c............................ 64,8% gruppo d............................ 59,4% gruppo e1........................... 13,5% gruppo e2........................... 22,5%
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-62

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Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe (Art. 62 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo