AccordoParte quarta

Art. 65

Medici veterinari

In vigore dal 21 lug 1983
Al personale medico veterinario è consentito, oltre l'orario d'obbligo di 38 ore settimanali, l'esercizio dell'attività libero-professionale sempre che l'esercizio della stessa non sia in contrasto con i compiti di istituto. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli incentivi della produttività per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso. Tali incentivi si riferiscono ad attività rese nell'interesse di enti o privati esclusivamente in plus orario. Inoltre le UU.SS.LL. possono erogare, con propri dipendenti, l'assistenza zooiatrica ed organizzare, in collegamento con enti e organismi competenti, interventi per il miglioramento e il potenziamento delle produzioni animali. I proventi di tale attività sono considerati agli effetti dell'istituto di incentivazione della produttività a fronte di prestazione di plus orario, nei limiti e con le modalità previste per il personale medico a tempo pieno. Le tariffe per l'attività di cui sopra verranno definite da una commissione con gli stessi criteri e modalità di cui al successivo . Nelle more della definizione di dette tariffe il calcolo di compenso delle prestazioni viene effettuato sulla base dei tariffari attualmente in vigore, con abbattimento a favore dell'U.S.L. della percentuale del 15% per spese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-65

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Medici veterinari (Art. 65 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo