AccordoParte quarta

Art. 68

Premio di produttività

In vigore dal 21 lug 1983
L'aumento della produttività e una valutazione più attenta e selettiva dei bisogni reali su singoli capitoli di bilancio, attraverso anche razionali gestioni delle spese farmaceutiche e di ricovero a parità di spesa complessiva, consentono che a livello di ciascuna U.S.L., ove si verifichi in sede di bilancio consultivo un risparmio calcolato a differenza tra le somme effettivamente erogate dalle regioni per spese correnti e quelle effettivamente spese, il risparmio stesso venga ripartito come segue: 20% al Fondo sanitario nazionale; 40% riconvertito in attrezzature; 40% configurato come premio di produttività. Tale premio di produttività è distribuito al personale dipendente (di ruolo e non) sulla base dei parametri in godimento e dei periodi di servizio prestati. I servizi prestati vanno calcolati a mesi; le frazioni di mesi superiori a 15 giorni equivarranno a un mese di servizio. Parametro in godimento: la somma complessiva disponibile viene divisa in dodicesimi quindi divisa per il numero complessivo dei parametri goduti dal personale dipendente. A ciascun dipendente per ciascun mese compete la somma risultante dalla quota unitaria moltiplicata per il parametro di godimento. Il premio di produttività è erogato a cadenza annuale con atto deliberativo da assumersi da parte dell'assemblea generale della unità sanitaria locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-68

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Premio di produttività (Art. 68 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo