Accordo›Parte prima
Art. 8
Assenze per malattia
In vigore dal 21 lug 1983
Il dipendente che per malattia non sia in condizioni di prestare servizio deve darne comunicazione tempestiva all'amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
Per quanto concerne le modalità della richiesta degli accertamenti, della concessione dell'aspettativa o del congedo straordinario, nonché le visite di controllo, si applica la normativa vigente in materia per i dipendenti civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il personale iscritto all'I.N.A.I.L., o ad altre forme di assicurazione il cui contributo o premio sia a totale carico dell'amministrazione, quest'ultima ha diritto di rivalsa sulle somme percepite dal dipendente dagli istituti assicurativi a titolo di indennità temporanea per i periodi di assenza.
Nel caso che l'assenza per malattia sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, riconosciuto secondo le norme di legge, il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-8