AccordoParte prima

Art. 5

Orario di lavoro

In vigore dal 21 lug 1983
L'orario di lavoro settimanale per tutti i dipendenti delle unità sanitarie locali è fissato in 38 ore da articolarsi su 6 o 5 giornate a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Per il personale medico a tempo definito l'orario settimanale di lavoro è fissato in 28 ore e 30 minuti. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi meccanici. Contestualmente all'entrata in vigore dell'orario di cui sopra, l'istituto della pausa previsto dal punto 3.7 dell'accordo unico nazionale del personale ospedaliero siglato in data 24 giugno 1980 è abolito. Conseguentemente e con la decorrenza di cui sopra perdono efficacia le delibere attuative di accordi regionali o aziendali che prevedono qualsiasi forma di pausa o benefici di qualsiasi natura di essa sostitutivi. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-5

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Orario di lavoro (Art. 5 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo