AccordoParte prima

Art. 1

Campo d'applicazione dell'accordo

In vigore dal 21 lug 1983
Il presente accordo nazionale unico, previsto dall' della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 nonché dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, disciplina il trattamento economico e gli istituti normativi ad esso espressamente demandati dalle predette disposizioni legislative di tutto il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. I suoi contenuti si applicano, altresì, al personale dipendente dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all' della legge n. 833 del 23 dicembre 1978. Fatte salve le previste ipotesi di accordi decentrati di cui al presente accordo è vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedano erogazioni economiche aggiuntive a quelle previste dal presente accordo. Gli eventuali accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli di diritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-1

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