AccordoParte prima

Art. 25

Servizio di pronta disponibilità

In vigore dal 21 lug 1983
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ove richiesto da inderogabili necessità, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie competenze. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una corrispondenza sotto il profilo della competenza diagnostico-terapeutica. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità in misura indifferenziata ed indivisibile di L. 24.000 per ogni 12 ore quale compenso forfettario per turno di pronta disponibilità sia sostitutiva che, per quanto riguarda i medici, integrativa, salvo comprovate esigenze di servizio da concordare con le organizzazioni sindacali. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente, medico e non medico, più di 10 pronte disponibilità nel mese. Per quanto concerne il personale medico, il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, di norma, di competenza del primario o aiuto capo-sezione o servizio autonomo, degli aiuti e degli assistenti con almeno 5 anni di anzianità, nonché, solo per particolari necessità, degli altri assistenti. Per il personale medico il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari e degli aiuti capi sezione o servizio autonomo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-25

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Servizio di pronta disponibilità (Art. 25 Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali.) — Testo vigente | Portale Normativo