Accordo›Parte prima
Art. 21
Questioni peculiari di interesse medico
In vigore dal 21 lug 1983
Si riconosce che nella materia contrattuale del comparto della sanità esistono questioni peculiari di esclusivo o prevalente interesse del personale medico, quali il tempo pieno ed il tempo definito, l'emergenza medica (guardia e pronta disponibilita), la libera professione, l'attività ambulatoriale specialistica, l'aggiornamento professionale specifico per il medico, le indennità mediche.
La definizione degli istituti di cui sopra in sede di confronto avviene con le rappresentanze sindacali mediche nazionali firmatarie del presente accordo.
Le predette questioni che si configurano in singoli istituti o in aspetti particolari di essi, ai vari livelli di negoziato previsto dalla normativa generale, saranno oggetto di momenti di trattazione specifica da ricondurre successivamente nell'ambito della trattativa generale, quale specificità nella unicità contrattuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;348#art-a-21